STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica Arci Pesca Comitato Territoriale di Piombino”

Codice Fiscale 90009840498

 

 

Articolo 1 - Denominazione e sede

 

  1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel lgs. 36/2021 e successive modifiche, l'associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica Arci Pesca Fisa Comitato Territoriale di Piombino” (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021, con sede in Piombino.

 

  1. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente

 

3, Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

4.L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

 

Articolo 2— Oggetto

 

  1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di
  2. Durante la vita deII’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
  3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, daII'uguagIianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative.
  4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, lgs. 36/202 1, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, Iettera b), d.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità Io sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e più in generale di tutte le discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore” dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra
  6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà deIl’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
    • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
    • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
    • la vendita di articoli sportivi;
    • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, I’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, Io svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire Ioro I’elezione dei propri rappresentanti in consiglio
  8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli
  9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del I.P., nonché agli statuti e regolamenti della F.I.P.S.A.S. e delI‘ARCI PESCA F.I.S.A. a cui si affilia. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

 

  1. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/202

 

Articolo 3 - Durata

  1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell‘assemblea straordinaria degli

 

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione

  1. Possono far parte delI’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e
  2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con I ‘obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di
  4. Chi intenda aderire aII’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e l'impegno a osservarne statuto e
  5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di
  6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo aII’AssembIea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
  7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio
  8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per Io sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e
  9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli
  10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall‘esercente la responsabilità Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti deII’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deII'associato minorenne.
  11. L'AssembIea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso Secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica

 

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e
  2. In particolare, i soci hanno:
    1. il diritto a partecipare alle attività associative;
    2. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali deII’Associazione;
    3. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
    4. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
    5. il diritto di esaminare i Iibri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto
  3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 10.
  4. Il diritto aII'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e

 

dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari deII’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

 

Articolo 6 - Decadenza dei soci

 

  1. La qualifica di socio si perde per recesso o per
  2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere daIl‘Associazione.Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
  3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio
  4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi deII’Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso aII’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
  5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
  6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest‘ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati aII’Associazione.

 

Articolo 7 - Organi sociali

  1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi delI’Associazione:
    1. l'assemblea generale degli associati;
    2. il presidente;
    3. il consiglio direttivo;

 

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

  1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo deII’Associazione.
  2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote
  3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente deII’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che
  4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
    1. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
    2. almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio
  5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. ‘
  6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente
  7. L'AssembIea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della
  8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
  9. L'AssembIea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
  10. L'AssembIea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo a, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e I’ordine delle
  12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni deII’AssembIea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più
  14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli

 

scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

  1. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è
  2. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un
  3. L'AssembIea delibera sui punti contenuti nell'ordine del
  4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare alI’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
  5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i Iavori deIl’Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,

 

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie deIl’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro

 

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

  1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1voIta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in
  3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
    1. nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del Ioro numero;
    2. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
    3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività deII’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
    4. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri;
    5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei Ioro confronti; f} delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
  4. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla Iegge, possono essere svolte daIl’Associazione;
  5. delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, lgs. 36/2021;

Ì)          delibera sulI'ordine del giorno, nozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla Iegge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

  1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  2. suII'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e Io scioglimento deIl’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  4. sui diritti reali immobiliari;
  5. sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
  6. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria

 

Articolo 12 -Validità assembleare

  1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei
  2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che I’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare Io scioglimento deII’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, civ.

 

Articolo 13 - Audio/video Assemblee

  1. È possibile tenere le riunioni deIl’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
  2. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, Io scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati —a cura della società — nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

  1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per Io svolgimento delle proprie funzioni.

 

Articolo 14 – Il consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione deli ‘Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività
  2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri eletti daII’AssembIea, ivi compreso il
  3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo
  5. La presenza alla prima riunione deII'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  6. È fatto divieto agli amministratori deII’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal
  7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono
  8. La rappresentanza legale deII’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati delI’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
  10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello
  11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei
  12. In caso di parità prevale il voto di chi
  13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e
  14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
  15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima

 

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

  1. Il consiglio direttivo decade:
    1. per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
    2. per dimissioni a impedimento definitivo del presidente;

 

  1. C) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  1. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte deIl’AssembIea.
  2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione deII’AssembIea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria
  3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di
  4. Nel cas'o in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
  5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
    1. per dimissioni;
    2. per vacanza, a qualsivoglia causa
  6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione deII’AssembIea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria
  7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dàl vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di

 

Articolo 16 - Convocazione del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

 

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria deIl’Associazione. A esso competono in particolare:
    1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
    2. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
    3. C) determinare l'importo delle quote associative;
  2. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione deII’Associazione;
  3. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali deII’Associazione;
  4. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al lgs. 36/2021 in materia di Iavoro sportivo;
  5. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  6. l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  7. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  8. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
  9. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  10. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all‘assemblea;
  11. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  12. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, lgs. 36/2021;
  13. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri

 

 

Articolo 18 - Il presidente

 

  1. Il presidente è eletto daII’AssembIea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
  2. Dura in carica 4 anni ed è
  3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle

 

delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

  1. Ha la rappresentanza legale delI’Associazione.
  2. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla

 

Articolo 19 - II vicepresidente

  1. II vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente

 

Articolo 20 - II segretario e il tesoriere

  1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero neII'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
  3. II segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
  4. II segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla
  5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
  6. II tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile deII’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e
  7. AI tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti

Articolo 21- II rendiconto economico

 

  1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è
  2. II consiglio direttivo redige il bilancio deII‘Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione
  3. II bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria deII'associazione.
  4. II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la sİtuazione patrimoniale ed economico-finanziaria deII’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli In occasione della convocazione delI‘assembIea ordinaria, che riporta aIl'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte deIl’AssembIea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto daII'articoIo 16, comma 2.

 

Articolo 22 - Anno sociale

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1º gennaio e terminano il 31dİcembre di ciascun

 

Articolo 23 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

  1. II patrimonio deII’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà deIl’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti a donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
  2. I mezzi finanziari deII’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate daII’Associazione e da eventuali proventi di natura
  3. L’associazİone destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento deIl'attività statutaria o all’incremento del proprio
  4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del
  5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, lgs. 112/2017.

 

Articolo 24 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento deII’Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
  2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto Io scioglimento deII’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle
  3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 1, Iettera h), D.lgs. 36/2021.

 

Articolo 25 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di Iegge vigenti di settore.

 

 

Piombino              15/10/2022

Il Presidente

 

 

 

 

 

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